Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1 lett. d - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
- Tutti i documenti
- Albo Pretorio
- Amministrazione trasparente
- Attività Commissioni Consiliari
- Bando
- Accordi tra enti
- Altre cariche
- Atti normativi
- Atto di nomina
-
- Compensi
- Curriculum Vitae
- Dataset
- Dichiarazione dei redditi
- Documenti (tecnici) di supporto
- Documenti attività politica
- Documenti funzionamento interno
- Importi di viaggio e/o servizio
- Istanze
- Modulistica
- Situazione patrimoniale
- Spese elettorali
- Trasparenza rifiuti - ARERA
- Variazioni situazione patrimoniale