Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Art. 28 c. 1 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
- Tutti i documenti
- Albo Pretorio
- Amministrazione trasparente
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- Altre cariche
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-
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- Dataset
- Dichiarazione dei redditi
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- Documenti attività politica
- Documenti funzionamento interno
- Importi di viaggio e/o servizio
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- Trasparenza rifiuti - ARERA
- Variazioni situazione patrimoniale