Articolazione degli uffici
Art. 13 c. 1 lett. b,c - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
- Tutti i documenti
- Albo Pretorio
- Amministrazione trasparente
- Attività Commissioni Consiliari
- Bando
- Accordi tra enti
- Altre cariche
- Atti normativi
- Atto di nomina
-
- Compensi
- Curriculum Vitae
- Dataset
- Dichiarazione dei redditi
- Documenti (tecnici) di supporto
- Documenti attività politica
- Documenti funzionamento interno
- Importi di viaggio e/o servizio
- Istanze
- Modulistica
- Situazione patrimoniale
- Spese elettorali
- Trasparenza rifiuti - ARERA
- Variazioni situazione patrimoniale